Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091