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Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)

Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_675, Cod_Proc_Civ_art_679