Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1441 del 21/01/2025 (Rv. 673593-01)
Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale.
Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1441 del 21/01/2025 (Rv. 673593-01)