Concordato preventivo - effetti - per i creditori - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 28/01/2025 (Rv. 673550-01)
Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 28/01/2025 (Rv. 673550-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243, Cod_Civ_art_1571