Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Accertamento dei presupposti di legge - Diritto alla prestazione previdenziale - Cessazione per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Onere del lavoratore di procedere ad esecuzione individuale - Esclusione - Fondamento.
In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2101 del 29/01/2025 (Rv. 673671-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120