Opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Definizione del thema decidendum o probandum relativo ai fatti costitutivi - Errore della parte - Rimessione in termini - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31689 del 10/12/2024 (Rv. 673230-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697