Modifica della proposta in fase esecutiva - Comunicazione a tutti i creditori.
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio che l'art. 13, comma 4-ter, della l. n. 3 del 2012 fa ai paragrafi 2 e 3 della medesima sezione, e quindi agli artt. 10 e ss. della stessa legge, comporta che la modifica della proposta per ragioni non imputabili al debitore, deve essere comunicata a tutti i creditori coinvolti nella procedura fin dall'origine, compresi quelli che medio tempore siano stati completamente soddisfatti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34164 del 23/12/2024 (Rv. 673390-01)