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Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34150 del 23/12/2024 (Rv. 673407-01)

Moratoria ultrannuale - Condizioni - Convenienza - Moratoria infrannuale ex art. 8, comma 4, della l. 3/2012 - Contestazione di convenienza o vaglio giudiziale - Esclusione.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore - come gli accordi di ristrutturazione dei debiti - possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori, e ciò diversamente dalla moratoria infrannuale di cui al citato art. 8, comma 4, la quale, essendo una misura prevista ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore e non è subordinata al vaglio giudiziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34150 del 23/12/2024 (Rv. 673407-01)