Decorso del termine di 90 gg. per consentire all'amministrazione finanziaria di aderire - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34377 del 24/12/2024 (Rv. 673419-01)