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167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.


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