202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 202 Effetti della domanda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 202 Effetti della domanda
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
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