Mediazione immobiliare – Richiesta di pagamento del corrispettivo (provvigione) relativo ad un contratto di locazione - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 21524 del 7 ottobre 2020.
Opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società mediatrice nei confronti del beneficiario del contratto - Accoglimento dell’opposizione con sentenza (confermata dalla Corte d’Appello) di revoca dell’ingiunzione – Ricorso per cassazione della ricorrente opposta e controricorso da parte dell’opponente - Cassazione, sez. II, ordinanza n. 21524 del 7 ottobre 2020 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Una società di mediazione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di altra società relativamente al mancato pagamento della provvigione dovuta in relazione alla conclusione di un importante contratto di locazione. La società ingiunta aveva proposto opposizione al decreto, eccependo, in rito, la prescrizione e deducendo, nel merito, che comunque nulla spettava alla ricorrente, in quanto questa non aveva svolto alcuna attività di mediazione riguardante il contratto in questione.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c. e revocava il decreto “de quo” e la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione della ricorrente opposta, rilevando, nel merito, che dai documenti prodotti non risultava provata l’attività di mediazione asseritamente svolta dalla appellata.
Avverso detta decisione la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, assumendo, da un lato, che il giudice d’appello, pur avendo dato atto che alla controparte era stato conferito un formale incarico di mediazione, non aveva tenuto conto che l’appellante era già, in quel momento, in contatto con la controparte, mentre, comunque, l’intervento del mediatore in detta ipotesi non esclude il diritto alla provvigione, solo quando sia stato, come avvenuto nella specie, poi accettato e sia stato determinante per la positiva conclusione delle trattative, mentre, d’altro lato, il giudice “a quo” aveva erroneamente assunto ricostruzioni in fatto contraddette da un precedente documentato giudicato esterno tra la mediatrice e la locatrice.
Decisione. La Suprema Corte, rigettando entrambi i motivi di gravame, ha respinto il ricorso, affermando che “se è vero che il riconoscimento del diritto alla provvigione non è escluso da un precedente contatto tra le parti, ciò vale solo a condizione che l’intervento del mediatore si sia rilevato determinante per la positiva conclusione delle trattative” (cosa esclusa dal giudice d’appello con articolato e motivato accertamento in fatto, mancando qualsiasi prova e perfino elemento indiziario in tal senso)”.
Il giudicante ha, inoltre, chiarito (sul secondo motivo) che ”lo stesso è del tutto generico, facendosi riferimento ad un giudicato esterno non documentato nella fasi di merito, ma solo, tardivamente, nel presente procedimento, rilevandosi, peraltro, che, in ogni caso, le sentenze depositate non sono state emesse tra le stesse parti ora in causa”.
La Corte ha quindi, respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente alle spese legali.