Domanda di iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 4 agosto 2021, n. 118 Regolamento del Consiglio Nazionale Forense
L’avvocato che intenda iscriversi nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, deve presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta amministrativa del 17 dicembre 2021
visto l’art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, il quale prevede che: «Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato ... un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni ... all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa»;
visti i criteri e le modalità di accesso da parte degli avvocati all'elenco degli esperti indipendenti ai sensi dell’art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (breviter CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
considerato che la domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e la ulteriore documentazione richiesta, da parte degli avvocati deve essere presentata all’Ordine circondariale di appartenenza del richiedente, onde, poi, comunicarli alle competenti CCIAA;
vista la previsione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, secondo cui «i consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell ’elenco di cui al comma 3»
ritenuto necessario disciplinare con regolamento: le modalità di presentazione delle domande degli avvocati di cui al citato art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147 ai Consigli dell’Ordine circondariali (breviter COA), le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento da parte dei COA di un proprio elenco nel quale inserire i dati comunicati alle CCIAA ovvero la variazione degli stessi;
ADOTTA
il seguente regolamento
Articolo 1
Domanda di iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 4 agosto 2021, n. 118
L’avvocato che intenda iscriversi nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, deve presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.
La domanda è corredata della documentazione comprovante:
l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo degli avvocati;
le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
l’assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.
La domanda deve contenere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del curriculum vitae dell’esperto nominato in apposita sezione del sito internet istituzionale della CCIAA dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.
La domanda, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti commi, potrà essere presentata al COA di appartenenza:
a mezzo deposito in formato cartaceo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato a quello dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti - D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021”.
Art. 2 Attribuzioni dei COA
Ciascun COA designa uno o più responsabili che si occuperanno della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti designati accertano, secondo le modalità previste all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti l’iscrizione all’albo degli esperti.
Il COA riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della stessa e della documentazione ad essa allegata.
Il COA, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA competente per il loro inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Il COA, qualora la domanda non sia completa ovvero corredata dalla documentazione di cui all’art. 1, respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte del COA.
Articolo 3 Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati
I COA devono formare e tenere un elenco con i dati raccolti e comunicati alle CCIAA relativi ai propri iscritti, il cui nominativo sia stato trasmesso alla CCIAA competente ed inserito nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Ogni avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza l’eventuale variazione dei dati comunicati al COA ai sensi dell’art. 1.
I COA sono tenuti ad aggiornare i dati raccolti relativi ai propri iscritti la cui domanda ex art. 1 del presente Regolamento abbia avuto esito positivo. L’aggiornamento avviene:
nel caso in cui la variazione dei dati sia comunicata dall’iscritto;
nel caso in cui la variazione dei dati emerga all’esito delle verifiche di cui al precedente art. 2, comma 2;
in ogni altro caso in cui il COA venga a conoscenza ed accerti la sussistenza della variazione dei dati dell’iscritto.
I COA comunicano alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell’albo ex art. 3 decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021.
In ogni caso, i COA comunicano tempestivamente alla CCIAA competente:
l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento più gravi dell’avvertimento;
l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione dall’elenco;
qualsiasi altra variazione rilevante dei dati già comunicati alla CCIAA competente di cui venga a conoscenza.
Articolo 4 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense.