Contestazione delle Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa del Ministero della Giustizia
Richiesta appuntamento con l'Avv. Maria Masi (Presidente Consiglio Nazionale Forense) - Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa - illegittima e immotivata esclusione dei curatori fallimentari - di Andrea Silla, Avvocato del Foro di Roma e Dottore Commercialista di Roma
Lo scrivente Andrea Silla, Avvocato e Dottore Commercialista con studio in Roma, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, preso atto delle Linee guida di cui all’oggetto inviate al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché, p.c., al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e UnionCamere con la presente contesto le linee interpretative fornite dal Ministero della Giustizia in merito al requisito “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa” previsto dall’art. 3, DL. 118/2021 convertito dalla L. n. 147 di pari anno e in particolare quella che esclude tra le “precedenti esperienze” l’attività di curatore fallimentare.
Afferma infatti il Ministero de quo che “L’efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell’esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
In tale ottica, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l’incarico di curatore fallimentare), gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa sono i seguenti:
……..”.
Si segnala a contrario quanto segue:
a) è indubbio che chi abbia assunto l’incarico di curatore fallimentare abbia potuto compiere un’esperienza a 360 gradi e si sia occupato o si stia occupando non solo di crisi di impresa , ma anche di impresa, come tale, perché con essa si rapporta continuativamente ( creditori, imprenditore, terzi contraenti di rapporti pendenti);
b) tra i casi di chiusura del fallimento previsti dall’art. 118, L fall., comma 1, la normativa prevede due ipotesi, vale a dire, la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo (cui la giurisprudenza accomuna il mancato accoglimento di tutte le domande presentate , il ritiro, prima dell’adunanza, di tutte le domande già presentate per tempo e la successiva rinuncia all’insinuazione di tutti creditori già ammessi al passivo) e la totale soddisfazione dei creditori anche prima del riparto finale.
Si tratta di due casi che hanno la caratteristica di dar luogo alla chiusura in bonis della procedura e non certo all’estinzione dell’impresa;
c) il curatore fallimentare può vivere in prima persona l’esperienza della revoca della dichiarazione di fallimento in mancanza dei requisiti per quest’ultima; del pari, durante il fallimento può essere disposto l’esercizio provvisorio, misura destinata non solo a massimizzare il soddisfacimento dei creditori, ma anche a salvaguardare ulteriori interessi generali diretti alla conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali.
Escludere l’attività di curatore fallimentare dalle “ precedenti esperienze” di cui all’art. 3, DL. n. 118/2021 significa ridurre l’attività della curatela alla semplice liquidazione concorsuale dell’impresa e non tener conto di tutte le implicazioni connesse di natura imprenditoriale; significa, cioè, rimanere vincolati alla mera lettera della norma e ad una visione della crisi da tempo superata.
Ne fornisce dimostrazione anche il Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che regola infatti un procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, tra le quali si comprende anche la nuova liquidazione giudiziale.
Non ultima è infine una circostanza che viene del pari contestata: come evidenziato dallo stesso Ministero nelle sue Linee Guida del 29 dicembre 2021, il DL 118/2021 convertito dalla Legge 147/2021 dispone che “La formazione degli elenchi regionali è stata affidata dal comma 5 dello stesso articolo 3 agli Ordini professionali, chiamati a svolgere l’importante attività di raccolta e verifica delle domande di iscrizione dei propri iscritti ed a trasmettere alla competente Camera di commercio regionale i nominativi selezionati. Al fine di consentire una selezione equa ed omogenea su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha inoltre previsto che “i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui al comma 3”.
Ebbene, l’interpretazione ministeriale di uno dei requisiti per l’iscrizione a esperto indipendente sembra ampiamente avocare a sè le modalità di raccolta e di verifica spettanti agli Ordini.
Così facendo, contribuisce enormemente a ridurre la possibilità di nominare professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili che, per pregresse esperienze diverse da quelle individuate nelle Linee Guida del 29 dicembre 2021, sono, in realtà, veri esperti in materia di crisi e di impresa e viene a frustrare le finalità della composizione negoziata della stessa crisi d’impresa voluta dal Legislatore.
Ciò premesso, lo scrivente, confidando in un pronto e incisivo intervento del CNF presso gli Uffici competenti, al fine di evidenziare quanto sopra sinteticamente esposto, chiede di essere ricevuto con cortese urgenza al fine di meglio illustrare la fattispecie.
Vive cordialità.
Avv. Andrea Silla