formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa - Linee di indirizzo del Ministero della giustizia
Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
Al Consiglio Nazionale forense
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
e, p.c., al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro alla Unioncamere
La composizione negoziata è lo strumento di composizione della crisi di impresa, volontario e stragiudiziale, istituito dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e affidato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il percorso della composizione negoziata si apre con l’istanza con la quale l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente nel campo della ristrutturazione che, verificata la perseguibilità del risanamento aziendale, avvia tra l’imprenditore, i suoi creditori e le altre parti interessate nel processo di risanamento, le trattative necessarie per giungere alla composizione della crisi.
L’esperto è nominato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, da apposite Commissioni istituite presso le Camere di commercio regionali ed è individuato tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso le stesse Camere di commercio regionali. Secondo il citato articolo 3, possono essere inseriti negli elenchi regionali i
soggetti che, oltre ad essere in possesso della specifica formazione prevista dalla stessa norma, rientrano in una delle seguenti categorie:
a) “...iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa
b) “...iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati'’'’-,
c) “coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.
La formazione degli elenchi regionali è stata affidata dal comma 5 dello stesso articolo 3 agli Ordini professionali, chiamati a svolgere l’importante attività di raccolta e verifica delle domande di iscrizione dei propri iscritti ed a trasmettere alla competente Camera di commercio regionale i nominativi selezionati. Al fine di consentire una selezione equa ed omogenea su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha inoltre previsto che “consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3” (così comma 5, ottavo periodo).
Va infine sottolineato che il 28 settembre 2021 è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021, con il quale sono state fornite le disposizioni di dettaglio richieste dalla normativa primaria per assicurare l’operatività della composizione negoziata, divenuta effettiva dal 15 novembre 2021.
Tanto premesso, al fine di assicurare un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi d’impresa, appare necessario fornire ai Consigli nazionali linee di indirizzo in ordine al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa” previsto per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli ordini degli avvocati. L’efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell’esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
In tale ottica, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l’incarico di curatore fallimentare), gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa sono i seguenti:
rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
L’espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due.
Nel valutare la domanda di iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.
Si invitano i Consigli nazionali interessati a dare immediata comunicazione della presente circolare agli Ordini professionali territoriali per la valutazione delle domande dei propri iscritti, e della documentazione alle stesse allegata, secondo le linee di indirizzo fornite.
Si dispone infine la trasmissione della circolare al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, per opportuna conoscenza, e all’Unioncamere, per conoscenza e perché ne curi l’invio alle Commissioni istituite presso le Camere di commercio regionali per la designazione degli esperti indipendenti.
Roma, 29 dicembre 2021
Il Direttore Generale
Ministero della Giustizia