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Negoziazione assistita da un avvocato

la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o “accordo di negoziazione”, che è stata recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010. - Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso,che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale - a cura dell'Unione triveneta e dell'Aiaf

Negoziazione assistita da un avvocato - la "procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" o “accordo di negoziazione”, che è stata recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010. - Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale - a cura dell'Unione triveneta e dell'Aiaf

"Mi resi conto che la vera funzione dell'avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione s'impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l'anima. Io sono un avvocato".  Gandhi

PROPOSTA DI LEGGE

PROCEDURA PARTECIPATIVA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Relazione

La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento la "procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato" o “accordo di negoziazione”, che è stata recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.
Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
La procedura prende l’avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l’impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.
L’espletamento di questa procedura, come nuovo strumento di definizione stragiudiziale delle controversie offerto al cittadino, esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, come anche previsto dalla legge francese.
La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati.

Tale procedura fa leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforza la qualità del sua prestazione professionale, impone allo stesso un’assunzione di responsabilità sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, laddove si amplia la sua competenza a certificare non solo l'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti; assicura, tramite l’omologa del giudice, sul piano sociale una "sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.

L’art. 1 definisce le finalità della convenzione e prevede l’obbligo deontologico di avvisare i clienti sulla possibilità di ricorrervi.
E’ anche prevista la possibilità di ricorrere all’ausilio di un mediatore designato da un Organismo di mediazione previsto, di un mediatore familiare o all’ausilio, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e consulenti.

L’art. 2 regola la durata e la possibilità di prorogare il termine concordato (limitatamente ad una sola volta, per evitare di trascinare di trattative inconcludenti).

L’art. 3 impone l’obbligo della forma scritta.

L’art. 4 precisa il contenuto della convenzione.

L’art. 5 fissa i limiti richiesti per poter ricorrere alla procedura.

L’art. 6 precisa che la convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto nell'art. 14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale. Quest’ultima parte è stata modellata in correlazione al recente limite introdotto in materia di arbitrato nel “collegato lavoro”.

L’art. 7 afferma il principio dell’improcedibilità dei procedimenti giudiziari oggetto di convenzione.

L’art. 8 lascia salva la possibilità di richiedere i provvedimenti cautelari ed urgenti.

L’art. 9 regola l'omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale o GdP territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
La presentazione dell'accordo al Presidente del Tribunale per l'omologa è lasciata alla libera facoltà delle parti che solo tramite l’omologa raggiungono il risultato di munirsi di un titolo esecutivo. Il comma 2 prevede che l'accordo, deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s’intende transigere, rinunciare e conciliare, senza ricorso a dichiarazione di contenuto generico. Conseguentemente al comma 6 si è prevista la facoltà del Presidente del Tribunale di convocare le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia; lo scopo di tale previsione è quella di rendere il più possibile chiaro e certo il contenuto degli accordi evitando così anche il sorgere di successivi contenziosi.
E’ data anche al Presidente del Tribunale la facoltà rifiutare l’omologa per le ipotesi in cui l’accordo è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salve le ipotesi previste dall'art. 14. Il fatto assume possibile rilevanza deontologica, poiché della mancata omologa sono avvertiti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati cui appartengono i legali designati.
Per le cause di competenza del GdP la fase di omologa si svolge davanti all’Ufficio del Giudice di Pace competente territorialmente.

L’art. 10 stabilisce che la certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

L’art. 11 disciplina le ipotesi di annullamento, nullità e risoluzione dell’accordo, modellandosi ai limiti previsti nel codice civile per le transazioni, e regola le conseguenze dell’inadempimento in questo discostandosi dalla corrispondente previsione del codice civile per rafforzare ulteriormente l’impegno che le parti vanno ad assumere con l’accordo.

L’art. 12, mutuato dalla legge francese, prevede che questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, anche se non riuscita.

L’art. 13 introduce, anche con finalità deflattive del contenzioso, le conseguenze della mancata risposta all’invito ad aderire ad una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato. Inoltre l’invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione potrà essere trascritto, se notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione e se ne prevedono gli effetti; sono anche disciplinati gli effetti della trascrizione della convenzione.

L’art. 14 regola l’ipotesi di applicazione della procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale. In tali ipotesi viene previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè, visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo. Qualora l’accordo risulti in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Questa procedura, che elimina l’udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, impone ai legali delle parti l’obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell’accordo che verrà poi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti. Tale innovata previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperirsi da parte del Presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d’obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benché minimo dato di successo.
L’eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente, qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, consente anche di ottenere benefici risultati in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell’attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri alla trattazione dei procedimenti contenziosi.

L’art. 15 regola gli effetti della procedura sull’interruzione e sospensione della prescrizione e della decadenza.

L’art. 16 regola gli obblighi per le parti ed i difensori per la tutela della riservatezza della procedura.

L’art. 17 disciplina, in simmetria con l’ipotesi di mediazione delegata prevista nel D.lgs. 28/2010, invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione; la particolarità, con evidenti intenti deflattivi, consiste nella circostanza che tale invito deve essere adeguatamente motivato e potrà essere rivolto dal giudice solo dopo che le parti hanno adeguatamente svolto le loro difese, allorquando sono definiti il thema decidendum ed il thema probandum. L’ordinanza costituirà pertanto per le parti un concreto indirizzo per trovare una ragionevole soluzione transattiva.

L’art. 18 regola gli onorari dovuti dalle parti.

L’art. 19 afferma il principio che la procedura partecipativa di negoziazione si applica anche per i procedimenti arbitrali.

L’art. 20 disciplina le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, introducendo il principio che alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione, purché conclusasi con un accordo.

L’art. 21 prevede che agli accordi raggiunti per mezzo della procedura partecipativa si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell’accordo.

L’art. 22 prevede l’obbligo per gli Ordini forensi di organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa nonché a diffondere l’utilizzo tra gli iscritti della procedura di cui alla presente legge.

L’art. 23 concerne le disposizioni antiriciclaggio, all’articolo 12, comma 2, che viene coordinato, prevedendo che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica anche alle convenzione di procedura partecipativa di negoziazione, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L’art. 24 introduce degli obblighi di comunicazione al Ministero di Giustizia dei decreti di omologazione emessi ai sensi della presente legge per monitorarne il funzionamento e l’efficacia deflattiva.

L’art 25 differisce l’entrata in vigore per consentire un’adeguata pubblicizzazione della nuova opportunità.



Proposta di legge

PROCEDURA PARTECIPATIVA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Articolo 1 (La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato o accordo di negoziazione)
1. La convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione assistito da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.
2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.
3. E’ dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all’atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura partecipativa.
4. Il ricorso alla convenzione partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione prevista dalla presente legge può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché individui i criteri di cui all’art. 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.
5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all’ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un Organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall’art. 14, all’ausilio di mediatore familiare abilitato.
6. La certificazione dell'autenticità delle firme avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali designati.

Articolo 2 ( Durata e proroga del termine di scadenza)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti stesse, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.
2. Le parti di comune accordo possono prorogare il termine concordato per una sola volta e sino al massimo di ulteriori quattro mesi.

Articolo 3 (Forma)
1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato deve essere, a pena di nullità, redatta in forma scritta.

Articolo 4 (Contenuto della convenzione)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione deve precisare:
a. Il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
b. L'oggetto del conflitto o della controversia;
c. Le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e consulenti;
d. Il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;
e. L'obbligo per le parti, per i loro avvocati incaricati e per chiunque partecipi l’impegno a comportarsi con lealtà alla procedura e tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi della lettera c);
f. Il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell’art. 1, e degli eventuali consulenti o esperti.

Articolo 5 (Capacità a stipulare la convenzione)
1. La convenzione partecipativa di negoziazione può essere conclusa da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da avvocato negoziatore salvo quanto previsto all'art. 14.

Articolo 6 (Oggetto della convenzione: limiti)
1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto all'art. 14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Articolo 7 (Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione)
1. Quando è in corso una procedura partecipativa assistita da un avvocato qualsiasi ricorso, anche sommario o monitorio, al giudice per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.


Articolo 8 (Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione)
1. In caso di urgenza, la convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non esclude l’instaurazione di procedimenti cautelari ed urgenti.

Articolo 9 (Omologa dell’accordo, trascrizione)
1. Le parti, che a seguito della procedura partecipativa di negoziazione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologa al Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
2. L'accordo, deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s’intende transigere, rinunciare e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.
3. Il decreto di omologa del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
4. Il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l’omologa solo per le ipotesi in cui l’accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salvo quanto previsto dall'art.14. Della mancata omologa sono avvertiti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati cui appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisca fatto deontologicamente rilevante.
5. Se il Presidente del Tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.
6. In caso di mancata presentazione dell’accordo per l’omologa, l’accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
7. Il ricorso e la procedura di omologa dell’accordo si svolgono davanti al Giudice di pace competente territorialmente per le cause rientranti nella sua competenza.


Articolo 10 (Certificazione delle firme)
1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 11 (Annullamento, nullità e risoluzione dell’accordo)
1. L’accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L’accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974, 1975 codice civile.
2. L’accordo può essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1966, II comma, e dell’articolo 1972 codice civile.
3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura abbia partecipato.
4. L’accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Articolo 12 ( Effetti del mancato accordo)
1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se legislativamente previsto.
2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l’hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

Articolo 13 (Invito ad aderire ad una procedura partecipativa, effetti, trascrizione)
1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato personalmente, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l’ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto.
2. L’invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:
a. Il termine proposto per l'espletamento della procedura;
b. L'oggetto del conflitto o della controversia;
c. L’impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura ed a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi dell’art. 4;
d. Il nome dell'avvocato negoziatore e l’invito a designare un avvocato negoziatore;
e. L’invito deve inoltre contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito o il rifiuto ad aderire alla procedura potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e che in caso di rifiuto o mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto;
f. L’invito deve inoltre contenere l’avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
g. La certificazione dell'autenticità della firma avviene ad opera e sotto la responsabilità professionale dell’avvocato che formula l’invito.
3. La parte può designare come proprio avvocato negoziatore lo stesso avvocato che formula l’invito ed a cui ha dato il mandato di assisterlo e tutelarlo.
4. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o abbia rifiutato di aderire alla procedura, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'art. 96 CPC.
5. L’invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa può essere trascritto, se notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, la trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire alla procedura non sono trascritte la convenzione di cui all’art. 4 o la domanda giudiziale.
6. In tutti i casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, le parti possono trascrivere la convenzione partecipativa. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti, anche nel caso di cui al comma precedente, se:
a) non è trascritto il decreto di omologa di cui all’art. 9 entro trenta giorni dalla sua pronuncia;
b) se non è trascritta la domanda giudiziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura ovvero decorsi 30 giorni dalla pronuncia del decreto di cui all’art. 9 di rigetto dell’istanza di omologa .
7. L’eventuale proroga del termine ai sensi dell’art. 2 deve essere annotata ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 6, in mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti. L’avvenuto deposito della presentazione del ricorso congiunto per l’omologa deve essere annotato entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura, in mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti.

Articolo 14 (Procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)
1. Una convenzione di procedura partecipativa può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli.
La domanda di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modif. dalla legge 74/1987, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Dopo l’articolo 711 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 711 bis (Separazione consensuale con procedura partecipativa)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè, visto il parere del Pubblico Ministero , relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l’esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.
La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
3. Dopo l’articolo 711 bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 711 ter (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, con procedura partecipativa)
Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi nell’interesse dei figli a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto, ai fini dell’omologazione dell’accordo, al Presidente del Tribunale del luogo dove risiede il minore.
Il Presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sè, visto il parere del Pubblico Ministero , relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo appaia in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
4. Dopo l’articolo 710 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:
“Art. 710 bis. (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, con procedura partecipativa)
Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo dei coniugi relativamente all‘affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
5. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:
1. all’articolo 4, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:
“14. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al Tribunale in Camera di Consiglio. Il Tribunale, senza sentire i coniugi, visto il parere del Pubblico Ministero, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativa agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura partecipativa, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, si applica la procedura di cui al comma 8.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l’esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
2. All’articolo 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma:
“6. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell’accordo raggiunto a seguito dell’espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all’omologazione dell’accordo.
Qualora l‘accordo delle parti relativamente all‘affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l’interesse di questi, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 15 ( Interruzione della prescrizione e della decadenza)
1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l’invito di cui all’art. 13; ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l’invito di cui all’art. 13 e inizia nuovamente a decorrere dallo spirare del termine previsto nella convenzione o decorso il termine di 30 giorni di cui all’articolo 13 comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula alla sospensione prevista nel presente articolo.

Articolo 16 (Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)
1. E' obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà, di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato ma deve osservare quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.
2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 CPC, in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, ed in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso del procedimento di procedura partecipativa di negoziazione non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza, nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4. Il difensore della parte, e a tutti coloro che partecipano alla procedura, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento partecipativo di negoziazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 17 (Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)
1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 183 cpc ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell’art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando il termine per la procedura partecipativa in contraddittorio con le parti.
2. Nei casi di cui ai comma 1 l’istanza di omologa prevista dall’art. 9 si presenta davanti allo stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza.
3. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell’art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto
4. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Articolo 18 (Onorari)
1. Gli onorari dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell’accordo e di partecipazione ed assistenza alla procedura partecipativa di negoziazione sono determinati secondo le tariffe attualmente vigenti; con decreto ministeriale, sentito il CNF, si può prevedere un aumento degli stessi in caso di favorevole esito della procedura.
2. Agli esperti e consulenti si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.
3. Ai componenti designati dagli Organismi di mediazione si applicano le indennità previste nel Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
4. Salvo diverso accordo ai sensi del comma 2, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure partecipative di negoziazione s’intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà.

Articolo 19 (Procedimenti arbitrali)
1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Articolo 20 (Patrocinio a spese dello Stato)
1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione purché terminata con un accordo omologato ai sensi della presente legge.

Articolo 21 ( Vantaggi fiscali)
1. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell’accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

Articolo 22 (Ordini Forensi)
1. Gli Ordini provvederanno a organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l’utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa assistita da un avvocato di cui alla presente legge.

Articolo 23 (Antiriciclaggio)
1. L'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono aggiunte le seguenti: «ed una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Articolo 24 (Raccolta dei dati)
1. Annualmente i Presidenti dei Tribunali trasmettono al Ministero di Giustizia il numero dei decreti di omologa degli accordi emessi ai sensi dell’artt. 9, 14 e 17 della presente legge.

Art. 25 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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