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Elezioni consigli ordine – inizio del procedimento elettorale e ricevibilità delle candidature a cura dell’avv. Antonio Pazzaglia

Elezioni consigli ordine – inizio del procedimento elettorale e ricevibilità delle candidature a cura dell’avv. Antonio Pazzaglia

PREMESSA 

La L. n. 113 del 20/07/2017 disciplina il procedimento di indizione delle elezioni prevedendo due distinti ordini di provvedimenti da parte degli organi competenti (Presidente e Consiglio dell’Ordine).

In primo luogo i provvedimenti previsti dall’art. 5, relativi al “tempo delle lezioni e determinazione dei seggi” (cfr. rubrica dell’art. 5).

Con tali provvedimenti sono determinati il numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere e sono fissate le date di svolgimento delle votazioni.

Tali provvedimenti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, sono pubblicati “nel sito istituzionale” dell’ordine e sono comunicati al CNF (il tutto “a cura del Presidente”). “La pubblicazione nel sito internet Istituzionale – precisa la norma - ha valore di pubblicità notizia”.

Dal momento della pubblicazione dei provvedimenti in parola, pertanto, possono ritenersi conosciuti dai terzi e sono a questi opponibili (se pubblicati sul sito istituzionale) sia il numero complessivo dei componenti da eleggere, sia anche le date di svolgimento delle votazioni, ma null’altro (la pubblicità notizia infatti riguarda esclusivamente tali fatti).

In secondo luogo i provvedimenti previsti dall’art. 6, relativi alla “convocazione elettorale” (cfr. rubrica art. 6).

Con tali provvedimenti è fissata la data per “l’inizio delle operazioni di voto” che deve essere anteriore ad almeno trenta giorni rispetto alla data delle votazioni (art. 6 comma 1) e vengono invitati gli aventi diritto a presentare le candidature (art. 6, comma 2).

Si tratta dei provvedimenti di “convocazione” delle elezioni che devono essere incorporati in un “avviso” da comunicare/pubblicare recante l’invio a presentare le candidature.

La norma impone che il provvedimento, nella forma dell’avviso recante l’invito a presentare candidature, venga:

  1. comunicato personalmente “a tutti gli aventi diritto al voto mediante posta elettronica certificata”;
  2. reso pubblico mediante affissione “dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico”.

Della convocazione delle elezioni – aggiunge poi la norma – è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell’ordine”.

L’art. 6, a differenza dell’art. 5, non prevede che “La pubblicazione nel sito internet Istituzionale ha valore di pubblicità notizia” e quindi non può essere attribuita a tale modalità di pubblicazione l’efficacia che l’art. 5 le riserva con riferimento ai soli provvedimenti di determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e di fissazione delle date delle votazioni.

I FATTI.

I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 113 del 20/07/2017, nel caso Roma, sono stati adottati tutti contestualmente e sono tutti incorporati nella deliberazione del Consiglio dell’Ordine n. 27 del 27/07/2017 (che incorpora anche le determinazioni del Presidente).

Tale delibera infatti:

  1. determina il numero dei consiglieri da eleggere ex art. 5 comma 1 lett. a);
  2. fissa la data delle votazioni ex art. 5, comma 1 lett. b);
  • convoca le elezioni ex art. 6, comma 1 (ancorché a ben vedere non fissa la data “per l’inizio delle operazioni di voto”);
  1. invita a presentare le candidature ex art. 6, comma 2.

La delibera, secondo quanto risulterebbe, è stata:

  • pubblicata nel sito internet istituzionale in data 27/07/2017 (in realtà non è stata pubblicata la delibera ma un estratto nel quale peraltro manca l’invito a presentare le candidature che invece è presente nel corpo della delibera stessa).

Tale pubblicazione vale come ‘pubblicità notizia’ per ciò che concerne il numero dei consiglieri da eleggere e le date delle votazioni, ma non per ciò che concerne gli altri fatti per i quali l’art. 6, come detto, prescrive altra concorrente forma di comunicazione in aggiunta alla pubblicazione sul sito (quella personale a mezzo PEC);

  • è stata comunicata personalmente “a tutti gli aventi diritto” in data 28/07/2017 (essendo la comunicazione riferita “a tutti”, necessariamente può ritenersi effettuata solo allorché sia stata spedita all’ultimo degli aventi diritto).

Tale forma di comunicazione integra il momento di “inizio delle operazioni elettorali” che non possono certo ritenersi iniziate prima che la convocazione con invito a candidarsi sia stata spedita anche solo a uno degli avente diritto.

Non è noto se la delibera (nella parte in ci reca i provvedimenti di cui all’art. 6) sia stata affissa “sia negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico”, anche se deve ritersi che se ciò è avvenuto l’affissione presso il tribunale non può essere stata effettuata prima del 28/07/2017 (tenuto conto che la deliberazione del Consiglio risulterebbe adottata il 27/07/2017 alle ore 15.53).

Atteso il principio di par condicio tra i candidati, del resto, non potrebbe ragionevolmente ammettersi che i candidati che hanno avuto comunicazione (o addirittura notizia) della convocazione delle elezioni prima degli altri, possano ricevere vantaggi elettorali da tale circostanza.

A supporto di quanto precisato si richiamano gli articoli della legge, si riporta estratto degli atti parlamentari e le convocazione dei Presidenti dell’Ordine degli avvocati di Pavia e di Frosinone.

— Camera dei deputati —

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l’esame di Progetti di legge Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l’esame di Progetti di legge

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

A.C. 4439 Schede di lettura n. 570 4 maggio 2017

omissis

estratto

L’articolo 5, riprendendo il contenuto dell’art. 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi.

Il procedimento elettorale comporta, in primo luogo, la determinazione del numero dei consiglieri dell’ordine da eleggere che, come previsto dall’art. 28 della legge, è condizionato dal numero degli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi del circondario. Tale compito è affidato al presidente del consiglio uscente che, in base alla riforma, deve però acquisire previamente la delibera del consiglio. Spetta al binomio consiglio/presidente uscenti anche fissare le date di svolgimento delle elezioni, rispettando i seguenti parametri:

-             minimo 2 giorni consecutivi;

-             massimo 6 giorni consecutivi, escludendo la domenica, ovvero dal lunedì al sabato;

-             in ogni giorno fissato per l’elezione, minimo di 4 ore di apertura del seggio.

Delle suddette determinazioni - che diverranno pubbliche attraverso il sito internet dell’ordine circondariale - il presidente dovrà informare il Consiglio nazionale forense.

L’articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall’art. 4 del DM del 2014, riguarda la convocazione elettorale.

Una volta determinate le date di svolgimento delle elezioni, il presidente fissa la data di inizio del procedimento elettorale, garantendo che tra l’avvio del procedimento e le elezioni intercorrano almeno 30 giorni. Tutte le suddette determinazioni - in parte già anticipate sul sito internet - sono contenute nell’avviso di convocazione delle elezioni, attraverso il quale il presidente invita anche gli iscritti a presentare - almeno 14 giorni prima delle elezioni (sono 10 giorni nella disciplina attuale) - le proprie candidature.

L’avviso è soggetto a plurime forme di pubblicità:

-             posta elettronica certificata

-             qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la spedizione;

-             pubblicazione sul sito internet;

-             affissione - per tutta la durata del periodo elettorale - negli uffici dell’ordine e in un luogo del tribunale accessibile al pubblico.

Rispetto all’articolo 4 del regolamento, la proposta di legge non prevede che la spedizione dell’avviso possa avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli iscritti e con fax; entrambe le modalità sono invece previste dalla normativa vigente.

in aggiunta a queste modalità di comunicazione, la proposta di legge consente a tutti i consigli dell’ordine - e non solo dunque a quelli con più di 500 iscritti, come attualmente previsto - di pubblicare un estratto dell’avviso di convocazione elettorale in almeno un quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.