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Codice deontologico forense 2014 Vigente

Codice deontologico forense annotato 2014 e succ. mod.
Articoli annotati con la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione.

art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

non prevista

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art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (ex art. 5/1997)

Art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

 


Precedente formulazione

art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro 

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I.-Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II.- L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano  l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

 art. 10 Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

1.L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

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