art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (ex art. 5/1997)
Art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Precedente formulazione
art. 5.Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I.-Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II.- L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
art. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
1.L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
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Documenti collegati:
fine
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