art. 10 - Dovere di fedeltà (ex art.7/1997)
Art. 10 - Dovere di fedeltà
1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell' interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 7 Dovere di fedeltà (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
art. 7.Dovere di fedeltà.
È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. -Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
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