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art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione

Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione codice deontologico forense 

Articolo vigente

Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

 


Precedente formulazione

art. 1.Ambito di applicazione 

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. 

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