Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116