Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato (Nel caso di specie l’incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97