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art. 50 - Dovere di verità

Art. 50 - Dovere di verità - codice deontologico forense

Art. 50 - Dovere di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti che sappia essere falsi;

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, o elementi di prova, o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.

4. l’avvocato non deve impegnare difronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. l’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

7. la violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3 , 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.  

art. 14 Dovere di verità ( 1 comma modificato con delibera del CNF in data 16-10-99)

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
* I. - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale nè introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false (1).
* II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.  

art.14. Dovere di verità

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. 
I. - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale nè utilizzare prove o dichiarazioni, a lui rese, di persone informate sui fatti che sappia essere false. 
II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

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