art. 53 - Rapporti con i magistrati
Art. 53 - Rapporti con i magistrati - codice deontologico forense
Art. 53 - Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. l’Avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 53.Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
* I-Salvo casi particolari, l'avvocato non puo' discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
* II- L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
* III- L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti, nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
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