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Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.


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Documenti collegati:

Praticante - requisito della residenza del praticante - equiparazione tra residenza e domicilio professionale - Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40
Il COA di Milano chiede di sapere se debba essere richiesto o meno il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, sia nel caso di praticante che chiede l’iscrizione esibendo attestato della Scuola di Specializzazione, sia nel caso di …...
domicilio professionale - praticante durata massima sei anni - Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55
Il COA di Orvieto ha posto i seguenti quesiti: 1. Se le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della Legge 247/12 siano applicabili a tutti gli iscritti, ovvero solo a quelli che si sono iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. 2. Se, ai sensi …...

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