Skip to main content

136 Responsabilità del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 136 Responsabilità del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 136 Responsabilità del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonchè al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

 Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Organi preposti al fallimento - curatore - Cass. n. 13597/2020Organi preposti al fallimento - curatore - Cass. n. 13597/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - Responsabilita' -Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura- Valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato- Esclusione- Ragioni- Fattispecie. L'...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - rendiconto del curatore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6377 del 05/03/2019 (Rv. 652733 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - rendiconto del curatore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6377 del 05/03/2019 (Rv. 652733 - 01)
Giudizio di approvazione - Estensione - Verifica contabile e controllo di gestione - Responsabilità per gli atti di “mala gestio” - Contestazioni - Requisiti. Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo...
136 Responsabilità del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 136 Responsabilità del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 
Art. 136 Responsabilità del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 38 (Responsabilità del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -  {tab Articolo vigente     |red} Art. 136 Responsabilità del curatore 1. Il curatore...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018 (Rv. 650833 - 02)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018 (Rv. 650833 - 02)
Azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Azione extracontrattuale di risarcimento danni contro il curatore -...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello