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252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatone già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

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Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.


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