Procedimenti innanzi al tribunale delle acque, in primo o secondo grado di merito - Regime delle preclusioni - Individuazione.
Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell’espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell’effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l’adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 15279 del 20/06/2017