Ritiro di una sola sponda - Perdita di demanialità del terreno ex art. 942 c.c., nella formulazione ante l. n. 37 del 1994 - Condizioni - Fondamento.
In tema di accertamento della natura demaniale di un terreno abbandonato dalle acque correnti, ai sensi dell’art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 37 del 1994, anche il ritiro di una sola sponda, non transitorio e non dovuto a fenomeni naturali, comporta la perdita della demanialità del relativo terreno, in quanto a seguito della deviazione o spostamento del corso d’acqua una porzione di terreno che prima costituiva parte integrante dell’alveo cessa di appartenervi.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14645 del 13/06/2017