Art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (originaria formulazione) - Rinnovo della concessione - Condizioni.
La domanda di rinnovo della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico da parte del concessionario uscente era assoggettata alla procedura di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 nella sua originaria formulazione, la quale postulava necessariamente la preventiva determinazione dei criteri tecnici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 cit. Pertanto, prima dell'abrogazione, da parte della l. n. 266 del 2005, del comma 3 del predetto art. 12, che prevedeva il rilascio della concessione trentennale in favore del concessionario uscente, la mancata emanazione dei criteri sopraindicati escludeva l'accoglimento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20532 del 03/08/2018