Atto di concessione di acque –Cass. Sent. 16739/2019
Acque - Artt. 2 e 3 della l. prov. Bolzano n. 7 del 2005 - Piccole e grandi derivazioni d'acqua - Domande di riconoscimento e di concessione - Presentazione al Direttore dell'Ufficio di Elettrificazione - Potere di quest'ultimo di non ammettere ad istruttoria le domande corredate di completa documentazione - Esclusione - Fondamento.
Gli artt. 2 e 3 della legge provinciale di Bolzano n. 7 del 2005 prevedono che l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decida sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, previa presentazione di una domanda che, corredata dalla documentazione prescritta dal direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, viene ammessa ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente; ne consegue che, ove non ricorra una questione di completezza della documentazione, il direttore dell'Ufficio di Elettrificazione non ha il potere di escludere dall'istruttoria, dichiarando inammissibili, i progetti presentati, compiendo una valutazione di merito sugli stessi.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16739 del 21/06/2019