Acque - Vizio di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
Ai sensi dell'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112