Demanio - demanio statale - idrico - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31334 del 29/11/2019 (Rv. 656087 - 01)
Demanio idrico gestito dalle Regioni ex art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 - Attraversamento da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica - Assoggettamento ad oneri o canoni non previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o dalle leggi statali ad esso successive - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Imposta regionale sulle concessioni - Estensione - Sussistenza.
L'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) o da legge statale ad esso successiva, poiché le finalità perseguite con le direttive quadro, recepite dallo stato italiano, sulle comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002), come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dall'art. 41, comma 2, della legge delega n. 166 del 2002, sono quelle di garantire agli imprenditori l'accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (lett. a1) e agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza (lett. a8). Peraltro, il suddetto principio si estende anche all'imposta regionale sulle concessioni relative agli stessi immobili, ponendosi il Codice delle comunicazioni elettroniche come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31334 del 29/11/2019 (Rv. 656087 - 01)