Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31752 del 05/12/2019 (Rv. 656079 - 01)
Concessionario del servizio idrico integrato - Canone per l'utilizzo di superfici demaniali previsto dal regolamento della Regione Toscana, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12 agosto 2016 n. 60 - Violazione del principio di gratuità di cui agli artt. 143 e 153 del d.lgs n. 152 del 2006 - Esclusione - Fondamento.
I canoni di concessione per l'utilizzo di superfici demaniali a carico dei concessionari del servizio idrico integrato, imposti dal Regolamento della Regione Toscana, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12 agosto 2016 n. 60, sono sottratti all'ambito di applicazione del principio di gratuità di cui all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendosi distinguere la concessione del pubblico servizio idrico integrato - nel cui ambito la legge dispone la gratuità dell'uso di beni (quali acquedotti, fognature, impianti di depurazione ed altri) indicati dall'art.143 del d.lgs. n. 152 del 2006 come necessari alla gestione del servizio - e la concessione d'uso delle superfici demaniali mediante occupazione o attraversamento delle stesse con i manufatti indicati dall'art. 8 del regolamento impugnato; tali manufatti, anche ove costituiscano le infrastrutture di cui all'art. 143 cit., si distinguono dalle superfici demaniali sulle quali insistono o che attraversano, per cui la gratuità dell'uso non può estendersi, in via di interpretazione del disposto degli artt. 153 e 143 del d.lgs. cit., all'uso di altri beni del demanio idrico, tenendo anche presente che il principio generale a loro sotteso non è quello della gratuità bensì della onerosità dell'utilizzo del demanio idrico.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31752 del 05/12/2019 (Rv. 656079 - 01)