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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) - Cass. n. 6714/2020

Imposta su concessioni statali - Presupposto di imposta ex art. 2, comma 1, l. n. 281 del 1970 e L. R. Toscana n. 2 del 1971 - Occupazione e utilizzo assentiti dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato - Sufficienza - Rilascio da parte di Autorità competente - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 2, comma1, della l. n. 281 del 1970, nonché dell'art. 1, comma1, della l.r. Toscana n. 2 del 1971, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6714 del 10/03/2020 (Rv. 657385 - 01)

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