Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) - Cass. n. 7833/2020
Canone di concessione di derivazione per uso idroelettrico - Determinazione – Mancato adozione del d.m. MISE previsto dall’art. 37, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 13 del 2012 - Potestà legislativa regionale concorrente – Sussistenza - Condizioni -Fattispecie.
Ai fini della determinazione dei canoni demaniali dovuti per la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, la mancata adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) previsto dall'art. 37, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 13 del 2012, non è ostativa all'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, purchè la stessa si attenga ai principi di economicità e ragionevolezza dei valori massimi di tali canoni, secondo quanto previsto dal comma 7 della norma anzidetta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva annullato il decreto del Presidente della Regione contenente il Regolamento per la determinazione dei canoni, ai sensi delll'art. 14, comma 1, lett. e), l.r. n. 11 del 2015, ravvisando un "uso surrettizio" della competenza concorrente mediante l'aumento "senza correttivi o senza moderazione" dei canoni medesimi per le grandi derivazioni, con conseguente violazione dei principi di tutela della concorrenza, di ragionevolezza, e di salvaguardia dell'ambiente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7833 del 15/04/2020 (Rv. 657603 - 02)