Annullamento di concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici – Cass. n. 620/2021
Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione - Annullamento di concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici - Autorizzazione provvisoria alla continuazione ex art. 17, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Rigorosa determinazione temporale del provvedimento autorizzatorio - Necessità - Fondamento.
In ipotesi di annullamento di una concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici, il provvedimento espresso con cui l'autorità competente, ai sensi dell'art.17, comma 3, ultimo periodo, del r.d. n. 1775 del 1933, stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente autorizzare la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, è subordinato alla rigorosa condizione che essa non determini lesioni palesi ai diritti di terzi e all'interesse pubblico nello specifico settore delle acque, e - avuto riguardo alla "ratio" dell'istituto, che consente, in ragione della peculiarità della situazione concreta, l'eccezionale protrazione di una utenza abusiva - deve essere rigorosamente determinato sotto il profilo temporale, onde evitare che la continuazione del prelievo, espressamente qualificata come "provvisoria" dalla norma di legge, non si traduca in una vera e propria disapplicazione del quadro normativo di riferimento, dando luogo ad una indebita concessione di fatto, riproducente quella oggetto del precedente annullamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 620 del 15/01/2021