Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Cass. n. 3102/2022
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La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che si era limitata alla reiezione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a margine dei motivi di impugnazione, rimettendo la causa in istruttoria per separati incombenti e rinviando la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3102 del 02/02/2022 (Rv. 663842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279