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Tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18643 del 08/07/2024 (Rv. 671747-01)

Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Fattispecie.

L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 T.U. acque, con riguardo alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico era tenuto a cedere gratuitamente alla regione, in forza dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 23 del 2019).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18643 del 08/07/2024 (Rv. 671747-01)