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Tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18652 del 08/07/2024 (Rv. 671749-01)

Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.

In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18652 del 08/07/2024 (Rv. 671749-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112