Assegno mensile di invalidità - Art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007 - Prova dello stato di inoccupazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della l. n. 118 del 1971, in forza dell'art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007 - che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro - la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8856 del 05/04/2017