Contratto tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali - Nullità per difetto di causa - Esclusione - Ragioni.
Il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata (nella specie, per il pagamento della retta per la degenza di un’anziana non autosufficiente) non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all’erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17234 del 13/07/2017