Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito - Ipotesi eccettuate.
L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell’ ”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01)
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26036
2019