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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali – Cass. n. 27565/2019

Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del 1997 - Decorrenza - Presupposti - Consapevolezza della irreversibilità del danno e del superamento della soglia minima di indennizzabilità - Necessità.

In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27565 del 28/10/2019 (Rv. 655551 - 01)

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