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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali – Cass. n. 30220/2019

Erogazioni in materia di invalidità - Somme percepite a titolo di assegno sociale - Compensazione impropria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019 (Rv. 655865 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1246, Cod_Civ_art_2033

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2019