Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali – Cass. n. 29754/2019
Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità anche alle situazioni in essere - Decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Fondamento.
In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 47 del 2004), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019 (Rv. 655717 - 01)