Skip to main content

Assistenza di terzi all'autorità – Cass. n. 30902/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Benefici - Ambito di applicazione - Assistenza di terzi all'autorità ex art. 4 della l. n. 466 del 1980 - Operazioni di soccorso - Condizioni - Fattispecie.

 

L'art. 4 della l. n. 466 del 1980 - che estende le elargizioni a favore delle vittime del dovere a "qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza" - riconosce il beneficio sia a colui che abbia ricevuto una specifica richiesta di assistenza nell'immediatezza d'una situazione di pericolo, sia al soggetto che è tenuto a prestare un obbligo qualificato di soccorso, avente fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto le elargizioni in favore dei familiari di un caposquadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, deceduto prestando assistenza, non richiesta da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a un compagno di cordata, perché, pur essendo il C.N.S.A.S. un'associazione di volontariato, lo stesso costituisce struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e ha tra le sue precipue finalità il soccorso alle persone in imminente pericolo di vita, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 74 del 2001).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30902 del 29/10/2021 (Rv. 662659 - 01)

 

Corte

Cassazione

30902

2021