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Domanda per il riconoscimento dei benefici – Cass. n. 31116/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - in genere - Elargizioni previste dalla l. n. 302 del 1990, come modificata dalla l. n. 407 del 1998 - Decadenza ex art. 6 della l. n. 302 del 1990 - Applicabilità agli eventi antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 302 del 1990 - Ragioni.

 

In tema di domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità mafiosa, il termine di decadenza di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, previsto dall'art. 6 della l. n. 302 del 1990, come modificato dalla l. n. 47 del 1998, si applica anche alle domande di indennizzo per i fatti antecedenti al 1° gennaio 1969, dovendosi così interpretare il disposto dell'art. 1, comma 3, della l. n. 407 del 1998 (che ha soppresso il secondo periodo dell'art. 12, comma 2, della l. 302 del 1990 che prevedeva che per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969 la decadenza maturasse dopo due anni dall'accadimento) e dell'art. 3, comma 2, lett. a) della medesima legge (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 12 della l. 302 cit. prevedendo che i benefici previsti dalla legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1969), secondo un'esegesi coerente con la volontà del legislatore che con la riforma del 1998 ha inteso assicurare parità di trattamento tra categorie di beneficiari, oltre che mediante l'ampliamento degli aventi diritto, anche attraverso l'estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31116 del 02/11/2021 (Rv. 662873 - 01)

 

Corte

Cassazione

31116

2021