Difensore d'ufficio - Art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019 (Rv. 656261 - 01)
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2019